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PNRR: le misure di sostegno per le imprese turistiche
Articolo a cura di Marco Detotto. Il decreto-legge 152 del 2021, derubricato “Disposizioni urgenti per l’attuativa del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito due nuove misure di sostegno per le imprese turistiche: il contributo a fondo perduto e il nuovo credito d’imposta.
L’attribuzione degli incentivi seguirà l’ordine cronologico delle domande, arrivando a un tetto massimo di 500 milioni di euro.
Qualora il tetto venga raggiunto prima dell’attribuzione degli incentivi ad almeno 3500 imprese, verranno comunque riconosciuti a tale numero riducendo i sostegni in misura proporzionale.
Entro 60 giorni dal termine della scadenza prevista per la presentazione delle domande il Ministero del turismo pubblicherà l’elenco dei beneficiari.Quali sono le misure di sostegno?
CREDITO DI IMPOSTA
Il credito di imposta viene riconosciuto in una misura pari all’80% delle spese sostenute per gli interventi ammissibili, realizzati nel periodo che intercorre tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024. Il sostegno viene riconosciuto anche agli interventi iniziati dopo il 1° febbraio 2020 purché le spese vengano sostenute successivamente al 7 novembre 2021.
Il credito può essere utilizzato in compensazione nei modelli f24 e può essere ceduto in tutto o in parte a terzi, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo a fondo perduto non può eccedere il 50% delle spese sostenute per gli interventi
compiuti tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024. L’importo massimo fruibile è pari a 40.000 euro e prescinde dal credito d’imposta. Il contributo viene riconosciuto a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che sono indicate nella domanda.Nel caso in cui vi siano spese sostenute per la digitalizzazione e innovazione tecnologica delle strutture pari ad almeno il 15% dell’importo complessivo dell’intervento è possibile fruire di ulteriori 30.000 euro.
Qualora la società abbia i requisiti per le azioni positive per l’imprenditoria femminile (art.53 d.lgs. 11 aprile 2006 n.198) o nel caso di società di persone e cooperative costituite per almeno il 60% da persone giovani, o società di capitali le cui quote di partecipazioni sono possedute per almeno 2/3 da giovani e gli organi di amministrazione costituiti per almeno 2/3 da giovani, o imprese individuali gestite interamente da giovani, sono previsti ulteriori 20.000 euro ( per giovani si intende la fascia di età tra i 18 e i 35 anni non compiuti nel momento di presentazione della domanda) – per le imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia fino a 10.000 euro.
L’importo complessivo del contribuito fruito non può eccedere i 100.000 euro e il 50% delle spese complessive sostenute.
Chi può beneficiare degli incentivi?
Possono beneficiare di questi incentivi: le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, dunque attività di ricezione, ospitalità e ristoro, le imprese turistiche, ricreative, fieristiche e congressuali. Inoltre, sono compresi gli stabilimenti balneari, i parchi acquatici, i parchi tematici, i complessi termali ei porti turistici.
Per fruire del contributo sarà necessario:
• l’iscrizione regolare al registro delle imprese nel momento di presentazione della domanda;
• che coloro che beneficiano del contributo siano proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui si esercita l’attività d’impresa (tale proprietà deve risultare da un contratto regolarmente registrato da allegare alla domanda).Le imprese turistiche possono presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.
Requisiti
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della domanda e mantenuti fino a cinque anni successivi all’erogazione dell’agevolazione; in caso contrario, decade il diritto all’agevolazione e gli incentivi erogati vengono recuperati.
Vengono considerati ammissibili gli interventi che garantiscono:
• l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, con riferimento all’art. 2 del decreto del Mise del 6 agosto 2020;
• la riqualificazione antisismica, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR;
• l’eliminazione delle barriere architettoniche;
• la manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica;
• la realizzazione di piscine termali;
• l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, purché siano funzionali agli interventi citati in precedenza, e che non siano ceduti a terzi o usati per finalità estranee all’attività d’impresa;
• la digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall’art. 9, 2 comma, decreto legge 31 maggio 2014.Gli interventi devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda e devono essere progettati nel dettaglio; devono essere comunque portati a termine entro il 31 dicembre 2024.
Sono esclusi gli interventi che comportano:
• utilizzo di combustibili fossili, anche a valle;
• generazione di gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento delle quote di emissione dell’UE;
• relazione con discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico;
• uno smaltimento di rifiuti che a lungo termine potrebbe causare danni all’ambiente.Per l’ammissibilità delle spese sarà pubblicato un documento sul sito del ministero del turismo circa la coerenza delle spese in relazione alla fruibilità dell’agevolazione.
È necessario che le l’effettività delle spese risulti da una apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o in alternativa da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, un dottore commercialista, un esperto contabile o ancora da periti commerciali e dal centro di assistenza fiscale.Non risultano ammissibili le spese:
• non funzionali a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e la sostenibilità ambientale;
• non obbligatorie a norma di legge.Qual è l’iter operativo per richiedere gli incentivi?
L’iter operativo per l’ottenimento delle misure di sostegno è il seguente:
• comunicare l’avvio dei lavori alle autorità competenti (le spese di intervento successive al 7 novembre 2021 devono risultare chiaramente da fattura);
• trasmettere l’istanza telematicamente attraverso la piattaforma online dedicata sul sito del ministero del turismo;
• dopo la registrazione del proprio profilo, presentare la domanda sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, indicando quale incentivo viene richiesto;
• indicare la data di inizio e di conclusione degli interventi previsti.È possibile richiedere un’anticipazione del contributo a fondo perduto, che però non può superare il 30% del valore complessivo, purché venga prestata idonea garanzia fideiussoria o cauzione. In tal caso deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di inizio dell’intervento la fideiussione bancaria o assicurativa e la documentazione per le verifiche antimafia.
In caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto di beni è necessaria una copia dei giustificativi di spesa per almeno il 5% del valore complessivo dell’investimento.
Una volta trasmessa la domanda, il ministero del turismo effettuerà l’erogazione del contributo in un’unica soluzione o a saldo entro 90 giorni, compiute le dovute verifiche. Per la rendicontazione tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o servizi acquisiti, la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione al progetto. Tutte le fatture devono essere allegate dalla quietanza e deve esserci una effettiva uscita di cassa, comprovata da documenti che rilevino inequivocabilmente l’avvenuto pagamento e che lo riconducano chiaramente al progetto oggetto dell’agevolazione.