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Credito imposta sulla pubblicità
Il credito di imposta sulla pubblicità sta per prendere il via, novità che ha creato molte attese nel settore ma che, ad un mese dalla prima scadenza, è tuttora frenato dall’attesa delle istruzioni che saranno contenute in un decreto attuativo già previsto per fine ottobre ma che tarda ad arrivare.
L’agevolazione, prevista dall’art. 57- bis D.L. 50/2017 poi modificata con l’art. 4 D.L. 148/2017, prevede un credito di imposta che varia dal 75 al 90% per imprese e professionisti sull’incremento di almeno l’1% sulle spese di pubblicità sostenute nel precedente periodo di imposta.
Il credito di imposta sarà poi utilizzabile in compensazione con gli F24 per il pagamento di oneri previdenziali, IVA, imposte, ecc, dopo il ricevimento di apposito assenso da parte dell’agenzia delle entrate previa rendicontazione e controllo.
Entrando più nel dettaglio il credito di imposta spetta a chi effettua investimenti pubblicitari su talune categorie di mezzi di informazione e sono previsti come beneficiari imprese e professionisti (con e senza albo) nella misura del 75% delle spese di pubblicità incrementali almeno del 1% rispetto al periodo precedente per le grandi imprese, otterranno, invece, fino al 90% le PMI e le start-up.
Le nuove istruzioni specificano che il credito di imposta è soggetto a riparto percentuale qualora le domande eccedano le risorse a disposizione e che l’eventuale avanzo di risorse è riportato all’anno successivo.
Purtroppo le risorse sono limitate (20 milioni per il 2017 e 62,5 milioni per il 2018).
Per dare certezza agli operatori è, quindi, previsto un sistema di prenotazione telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, verosimilmente in marzo.
Spazio al bonus anche per le campagne del periodo 24.06.2017 – 31.12.2017 con raffronto rispetto al corrispondente periodo del 2016. A regime il confronto si farà sull’anno solare intero.
In questa prima fase (secondo semestre 2017) i mezzi pubblicitari agevolati appartengono esclusivamente alla categoria della stampa quotidiana e periodica (anche online); dal 2018 sarà possibile agevolare anche le campagne su emittenti televisive e radiofoniche purché locali.
Le istruzioni presenti fino a questo momento chiariscono che, a regime, i limiti di spesa saranno distinti sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive e che la spesa deve essere rilevata secondo le regole di competenza fiscale.
La domanda per il bonus andrà presentata in via telematica (on line) al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le procedure di dettaglio per l’utilizzo del credito saranno stabilite dal DPCM attuativo in arrivo tra qualche settimana.
Trova conferma nelle istruzioni anche una maggiore puntualizzazione sui mezzi meritori, con particolare riferimento all’online. Le indicazioni sono destinate a sollevare polemiche, ma appaiono opportune visto che la finalità della norma è quella di favorire gli editori, intesi come soggetti che spesso alle spalle hanno costose strutture giornalistiche.
Sono quindi agevolati gli investimenti pubblicitari su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, c. 6, lett. a), n. 5 della legge 31.07.1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Stop, invece, alle agevolazioni per l’acquisto di spazi destinati a servizi “particolari”. Si citano come esempio, le televendite, i servizi di pronostici, i giochi o scommesse con vincite di denaro, le messaggerie vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo.
L’effetto del bonus premierà investimenti pubblicitari ed editori, peccato solo che l’avvio delle agevolazioni sarà penalizzato dalla scarsa informazione e soprattutto dall’incertezza riguardo la percentuale di riparto.