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    Start-up Innovative: una nuova cultura imprenditoriale

    Articolo a cura di Vincenzo Alagia.

     

    La normativa dedicata alle Start-up innovative è stata varata dalla legislazione del dicembre 2012 con lo scopo di approfondire e sviluppare una nuova cultura imprenditoriale.

    Un’iniziativa di investimento senza precedenti per il futuro del nostro Paese, poiché la legislazione ha introdotto concetti quali il crowdfounding equity-based e il work for equity : nuovi elementi di raccolta del capitale nella realtà imprenditoriale italiana.

    Questa tipologia di sviluppo favorisce l’occupazione e la competitività economica del territorio, requisiti fondamentali per attirare risorse e talenti e crescere in maniera costante e rapida. In particolare, fornisce un solido contributo all’occupazione giovanile, rafforzando il rapporto tra Università e impresa e promuovendo una maggiore propensione all’assunzione di responsabilità e gestione dei rischi da parte dei più giovani.

    Start-up innovative

    Definizione e requisiti delle Start-up innovative

    La definizione di “Start-up Innovativa” è contenuta nell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, che recita:

    “[…] è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano, ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

    L’articolo in oggetto, inoltre, elenca le peculiarità e i requisiti per costituire un’impresa innovativa:

    • è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
    • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
    • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
    • non distribuisce e non ha distribuito utili;
    • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
    • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

    (Fonte: DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 )

     

    Iscriversi per mettersi all’opera

    Come previsto per tutte le società, anche le start-up devono essere iscritte nel Registro delle Imprese. Si tratta di uno strumento telematico gestito dalle Camere di Commercio per raccogliere tutte le informazioni e i dati delle imprese presenti sul territorio italiano.

    L’iscrizione è la prerogativa indispensabile e necessaria per acquisire la qualifica e il titolo di start-up, oltre ad essere l’accessoria per l’ottenimento delle specifiche agevolazioni per questo tipo di società (es. detrazioni fiscali per i soci).

    Una volta acquisiti e dimostrati tutti i requisiti sopraelencati, le imprese possono procedere all’iscrizione nella sezione del Registro dedicata alle start-up innovative e completare la loro costituzione.